STATUTO
dell’Associazione PESOPIUMA – ETS
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita con Sede in Roma,
 
l’Associazione di Volontariato denominata «Associazione Pesopiuma – Ente del Terzo Settore” ovvero in acronimo “Associazione Pesopiuma – ETS» in conformità al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’associazione ha il seguente emblema grafico corrispondente a…………
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 – Disciplina
Associazione Pesopiuma – Ente del Terzo Settore”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è senza scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 3 in forma di azione volontaria, con erogazione gratuita di servizi.
Sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all’Associazione alla sua osservanza.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’elencazione di attività di cui appresso, ricadente nell’ambito dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore è esclusiva e non soltanto principale.
L’ambito selettivo di azione, ricollegabile specificamente alle lettere a), b) c) d) g) ed h) del Codice del Terzo Settore, è relativo al neonato pretermine e a termine con patologie (assistito nell’Ospedale San Pietro FbF senza tuttavia escludere neonati di altri Ospedali).
A tal fine gli obiettivi dell’Associazione sono:

Art. 4 – Soci
Possono aderire all’Associazione le persone che desiderino entrarne a far parte, che condividono gli scopi dell’Associazione stessa e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo.
Per essere ammessi, devono presentare domanda scritta, secondo l’apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea dei Soci, allegando copia dello statuto e dichiarando di condividere le finalità riportate dall’Art. 3 del presente Statuto.
Spetta al Consiglio Direttivo, come meglio definito nel successivo Art. 9 del presente Statuto, (di seguito indicato il “Consiglio Direttivo ” e/o C.D.) deliberare sull’accettazione o meno della domanda di adesione.
L’ammissione dei richiedenti (di seguito indicati gli “Associato/i”) sarà formalizzata col versamento della quota di adesione e con l’iscrizione dell’Associato nel libro degli associati (di seguito indicato il “Libro degli Associati”).
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che
prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Possono essere ammessi, quali associati, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che non siano più del 50 (cinquanta) per cento del totale degli associati.
Art. 5 – Quota associativa
Salvo quanto previsto al successivo Art. 8 del presente Statuto, entro il 30 del mese successivo a quello dell’iscrizione, termine da rispettare anche per le successive annualità, gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dall’Assemblea.
La quota associativa non è rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile.
I metodi di versamento della suddetta quota associativa saranno specificati successivamente alla costituzione dell’associazione stessa.
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
– per morte;
– recesso dietro presentazione di dimissioni scritte;
– per morosità nel pagamento della quota associativa;
– per esclusione.
Si perde la qualità di socio per esclusione, previa delibera adottata come appresso, per i seguenti motivi:
– perdita dell’idoneità a contribuire agli scopi dell’associazione;
– fallimento, condanna definitiva a pena non inferiore a tre anni di reclusione, sanzione disciplinare definitiva inflitta dal proprio ordine professionale non inferiore alla sospensione;
– inosservanza grave degli obblighi di legge verso l’Associazione, ovvero di quelli stabiliti nello Statuto, articoli 2 e 3 (circa l’esclusivo perseguimento di quelle determinate finalità, con quei determinati caratteri), 14 e 15 (circa la destinazione inderogabile del patrimonio dell’associazione), ovvero impediscano volontariamente o creino deliberato ostacolo all’ordinato funzionamento degli organi associativi, così come previsto nelle norme del presente statuto;
– inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali legittimamente adottate, quando queste vertono su materie di cui agli articoli dello Statuto sopra indicati, e siano munite dell’espressa previsione della sanzione in esame;
– assunzione di comportamenti gravemente incompatibili con l’oggetto e le finalità dell’associazione, o tali da recare grave nocumento al prestigio ed al buon nome della stessa.
Il mancato pagamento della quota associativa verrà comunicato a mezzo raccomandata al socio moroso, il quale potrà procedere al pagamento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione sopra citata.
Il recesso può avvenire, in qualsiasi momento, per rinuncia scritta del socio indirizzata al Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione prevista del recesso avvenga entro l’anno solare in corso.
L’estinzione della qualifica di associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, nel rispetto di quanto sancito all’art. 37 del Codice Civile.
Resta fermo l’obbligo, già costituitosi, di versare il saldo dell’annualità in corso.
I provvedimenti di esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo di cui verrà inviata pronta comunicazione tramite raccomandata A/R all’Associato escluso. Per la loro definitiva efficacia  dovranno essere ratificati dall’Assemblea entro i sei mesi successivi.
Art. 7 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
− L’Assemblea dei Soci
− Il Consiglio Direttivo
− Il Presidente del Consiglio Direttivo
− Il Vice-Presidente
− Il Tesoriere
− Il Segretario
− Il Comitato Scientifico.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci (qui di seguito indicata “Assemblea”) è costituita dai soci- fondatori, volontari e onorari. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo.
Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.
I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.
I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Compete all’Assemblea:

  1. a) in sede ordinaria:

– discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
– determinare l’entità delle quote sociali annuali e il termine ultimo per il loro versamento;
– deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
– procedere alla nomina di tutte le cariche sociali con potere decisionale e di controllo;
– deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
– decidere sulla decadenza dei soci;
– discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
– deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge;
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

  1. b) in sede straordinaria:

– discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente, ivi compresa la variazione della sede legale;
– approvare eventuali regolamenti;
– deliberare lo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio con le formalità statutarie previste.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con la maggioranza del 50 (cinquanta) per cento più uno dei soci aventi diritto al voto presenti in assemblea straordinaria.
Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un 1/10 (un decimo) degli Associati.
In questi ultimi casi la convocazione dell’Assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.
In via ordinaria la convocazione – contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, data e ora dell’adunanza, nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione, da non fissare nella stessa giornata e non oltre le quarantotto ore dalla prima convocazione – deve essere fatta ai Soci almeno 20 (venti) giorni prima dell’adunanza, con comunicazione scritta, elettronica (email), telefonica o mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
Funge da segretario il Segretario dell’Associazione o, in sua sostituzione, un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.
E’ ammessa la rappresentanza per delega scritta e ciascun delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.
Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano; si procederà per appello nominale o con scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei soci presenti e quando le decisioni riguardino i soci.
L’Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti.
Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
Composizione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), eletti dall’Assemblea che ne determina il numero.
Almeno un membro deve essere di sesso femminile.
Esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente almeno un rappresentante del Comitato Scientifico, come meglio specificato nel successivo Art. 12.
In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.
Competenze.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci.
In particolare al Consiglio Direttivo compete:
– eleggere tra i propri componenti il Presidente e revocarlo;
– eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revocarlo;
– nominare il Tesoriere e il Segretario;
– curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
– predisporre all’Assemblea il programma annuale di attività;
– deliberare i programmi dell’attività dell’Associazione;
– stabilire le direttive per l’attuazione delle finalità statutarie;
– predisporre delibere relative all’esclusione degli Associati da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– deliberare sull’ammissibilità degli Associati;
– controllare i contenuti dell’informazione rivolta all’esterno;
– proporre all’Assemblea le modifiche allo Statuto;
– predisporre il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, completo della relazione economica, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso, da sottoporre all’Assemblea;
– conferire procure generali e speciali;
– assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
– ratificare e respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– deliberare in ordine all’esclusione dei soci;
– predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– predisporre la nomina di apposite commissioni consultive nazionali, regionali e interregionali, per valutare e gestire problematiche nel campo scientifico e medico-assistenziale;
– predisporre l’istituzione di comitati e organi consultivi utili a coadiuvare il lavoro del Presidente;
– deliberare su tutti gli atti relativi all’amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l’accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività dell’Associazione;
– autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori;
– nominare i componenti del Comitato Scientifico.
Funzionamento.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nei tempi congrui, e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
La convocazione è fatta con comunicazione scritta, anche elettronica (email), almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che, previa approvazione nella successiva seduta, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio possono essere presenti rappresentanti di altri organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
E’ causa di decadenza automatica di ciascun membro del Consiglio Direttivo, l’assenza ingiustificata che si protragga per 3 (tre) riunioni consecutive regolarmente convocate.
Art. 10 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale, è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, è rieleggibile, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e riveste altresì la carica di Presidente dell’Associazione.
Compiti del Presidente sono:
– nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria amministrativa in qualsiasi grado di giudizio;
– rappresentare legalmente l’Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
– stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni per il raggiungimento degli scopi sociali, di cui all’Art. 3 del presente Statuto, con specifico mandato del Consiglio Direttivo;
– convocare e presiedere l’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
– sovrintendere alla conservazione e alla amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
– firmare gli atti e i contratti sociali nonché effettuare le operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali, potendo delegare tale funzione anche agli altri membri del Consiglio;
– provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, su indicazioni scritte del Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che è il depositario di tutti gli atti formali dell’Associazione.
Il Segretario deve:
– provvedere al disbrigo della corrispondenza;
– redigere i verbali delle Assemblee dei Rappresentanti e quelli delle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Il Tesoriere.
È il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Inoltre ha il compito di compilare e conservare i libri sociali ed i registri contabili dell’Associazione e propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 11 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo senza diritto di voto, con valore vincolante solo relativamente alle linee programmatiche generali e può proporre iniziative specifiche non vincolanti, che il Consiglio Direttivo potrà decidere di approvare o meno.
I membri del Comitato Scientifico sono quattro, tra i quali almento un medico, un infermiere e un osteopata nominati dal Consiglio Direttivo tra il personale afferente alla UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva e Pediatria del Dipartimento Materno Infantile.
Art. 12 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche assunte in seno alla presente Associazione sono gratuite.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente, saranno assicurati contro eventuali danni conseguenti al proprio operato nell’ambito dell’Associazione, con massimale più elevato per l’attività svolta dal Presidente.
L’Associazione è tenuta ad assicurare anche i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’Art. 18 D.L 117 del 3 luglio 2017 e succ. modifiche.
Resta inteso altresì che verranno rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico e da qualsiasi altro comitato nominato dal Consiglio Direttivo.
Le spese tuttavia dovranno essere documentate ed in ogni caso essere previamente approvate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti di legge necessari al suo regolare funzionamento oppure al fine di qualificare e specializzare l’attività svolta.
Art. 14 – Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
A chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo e con l’ausilio del Segretario e del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile, o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno, depositandoli presso la sede dell’Associazione entro 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell’assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
Il bilancio consuntivo deve evidenziare i beni, i contributi e i lasciti vincolanti e non vincolanti ricevuti dall’Associazione, i rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione e le spese sostenute nell’esercizio, ed inoltre gli utili e le perdite derivanti dalla gestione medesima.
Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro le possibili entrate e spese che si prevedono di
registrare nell’arco della gestione del futuro esercizio.
Il patrimonio dell’Associazione potrà essere costituito dalle seguenti voci:
– beni mobili ed immobili;
– azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati
– eventuali lasciti e donazioni destinati all’incremento del patrimonio;
– fondi appositamente costituiti per specifiche finalità;
– le eccedenze di bilancio;
– altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili; in caso di dimissioni, esclusione e morte di un socio, la sua quota sociale rimane acquisita all’Associazione.
Le entrate destinate alla gestione ordinaria saranno costituite da:
– quote associative degli Associati;
– elargizioni di privati, erogazioni liberali, donazioni varie e lasciti non vincolati;
– contributi erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e da organismi internazionali;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– rendite di beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo;
– ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell’attività svolta;
– entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
Art. 15 – Destinazione degli avanzi di gestione e del patrimonio
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che costituiscono l’attività sociale.

  1. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Scioglimento
L’eventuale scioglimento, ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze qualificate indicate all’Art. 8 del presente Statuto.
Nella medesima seduta, l’Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Art. 17 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.