La circolare fornisce, inoltre, istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.
E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).
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